Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi
- Cos’è
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La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione.
Entrano automaticamente in comunione:
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi ma appartenenti a uno solo di essi anteriormente al matrimonio;
- gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione dei beni personali.
I beni personali sono, invece, quelli:
- di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
- acquisiti dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
- di stretto uso personale;
- necessari all’esercizio della professione (tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda in comunione);
- ottenuti a titolo di risarcimento;
- acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali (o col loro scambio).
Per l’amministrazione dei beni della comunione la decisione spetta:
- disgiuntamente a entrambi i coniugi per l’amministrazione ordinaria (atti che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che lo stesso dà);
- congiuntamente a entrambi i coniugi per l’amministrazione straordinaria e la stipulazione di contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento.
Uno dei due coniugi, qualora manchi il consenso dell’altro, può richiedere l’autorizzazione del Tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione.
- Normativa di riferimento
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Art. 180 e segg. c. c.v
- Chi può richiederlo
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Uno dei due coniugi
- Come si richiede e documenti necessari
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Deve essere presentata apposita istanza al Tribunale del luogo di residenza del coniuge, a condizione che l’atto sia necessario per l’interesse della famiglia e per l’azienda che fa parte della comunione.
Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell’altro coniuge sono annullabili se riguardano beni immobili o beni per i quali è prevista la pubblicità (ex art. 2683 c. c.). In questo caso per ottenere l’annullamento occorre proporre ricorso entro 1 anno dalla data di conoscenza dell’atto o, comunque, entro 1 anno dalla data di trascrizione.
Se gli atti riguardano beni mobili, il coniuge che li ha compiuti deve - su istanza dell’altro coniuge - ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto. Se ciò non fosse possibile, è tenuto al pagamento dell’equivalente in base ai valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione
- Dove si richiede
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Tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto
- Costi
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- Contributo Unificato di € 85,00
- Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
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