Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
A
  • Accesso ai documenti amministrativi

    E' il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono una eccezione alla regola generale. Le modalità di esercizio del diritto d'accesso e i casi di esclusione sono disciplinati dal Regolamento 27 giugno 1992, n. 352.

  • Accordi territoriali

    Gli accordi territoriali sanciscono l'impegno dei servizi di uno stesso territorio, anche se appartenenti a strutture organizzative diverse, ad avere come comune obiettivo quello di mettersi in rete per una migliore pianificazione degli interventi da realizzare.
    Nell’ambito dell’amministrazione della giustizia interessano gli accordi tra Stato e Regione che riguardano:

  • Adozione

    Si chiama adozione l'atto che attribuisce a un soggetto (l'adottato) la qualità giuridica di figlio di un altro soggetto (l'adottante) anche se il primo non è stato generato dal secondo. Attraverso l'adozione si costituisce un vincolo giuridico di filiazione tra persone non unite da una relazione biologica. Con il termine adozione si indicano istituti giuridici diversi. Il nostro ordinamento infatti prevede e disciplina sia l'adozione dei minori (consentita, salvo casi particolari, solo ai coniugi uniti in matrimonio), sia l'adozione dei maggiorenni.

  • Affidamento condiviso

    E’ disciplinato dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 che stabilisce l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori ed il diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di:

    • mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore
    • ricevere da entrambi i genitori la necessaria cura, educazione e istruzione
    • conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

    Il provvedimento del giudice, con esclusivo riferimento all’interesse morale o materiale del minore determina:

    • tempi e modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore
    • come e in quale misura ciascun genitore contribuisce al mantenimento, cura, istruzione e educazione dei figli.

    Il minore è affidato ad un solo genitore (affidamento esclusivo) soltanto nel caso in cui l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del minore.

  • Affidamento dei minori

    E' disciplinato dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 e consiste nell'affidamento di un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia diversa da quella naturale, a una persona singola, a una comunità di tipo familiare, o nel ricovero in un istituto di assistenza. Ha lo scopo di assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore per il tempo necessario a superare le difficoltà della famiglia d'origine. L'affidamento perciò è sempre temporaneo e comporta, quando è possibile, il reinserimento del minore nella sua famiglia naturale. Quando, invece, la situazione di crisi non è superabile, interverrà la dichiarazione di adottabilità del minore.

  • Amministrazione giudiziaria

    L’amministrazione giudiziaria (art. 592 e ss. c.p.c.) disposta nell’ambito del processo di esecuzione, consiste nella gestione di un immobile, per un periodo che non può eccedere i tre anni, da parte di uno o più creditori, ovvero di un istituto autorizzato (IVG), al fine di permettere che si proceda alla vendita all’incanto del bene ovvero alla sua assegnazione a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle precedenti.
    Si tratta di una misura eventuale e sussidiaria alla quale il giudice può ricorrere solo qualora la vendita forzata dell’immobile non sia avvenuta e non vi siano state, o non siano state accolte, domande di assegnazione e lo stesso giudice non abbia ritenuto opportuno procedere ad un nuovo incanto.
    Nelle more dell’amministrazione giudiziaria il giudice può disporre che le rendite siano attribuite ai creditori secondo le disposizioni previste in materia di distribuzione delle somme ricavate.
    L’amministratore è tenuto a presentare il conto in cancelleria per l’approvazione del giudice.

  • Appello

    Si tratta di un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. L'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata (generalmente per il penale: art.650 c.p.p.) salvo che la legge non la dichiari provvisoriamente esecutiva (generalmente per il civile: art.282 c.p.c.).

  • Archiviazione

    É l'atto che chiude il procedimento, in alternativa all’esercizio dell’azione penale, quando non vi siano elementi per sostenere l’accusa in giudizio. La richiesta relativa viene rivolta dal pubblico ministero al giudice, cui spetta la decisione. Se il giudice non accoglie la richiesta di archiviazione ordina al pubblico ministero altre indagini oppure di mandare a giudizio l’indagato.

  • Attività giurisdizionale cautelare

    I procedimenti cautelari sono disciplinati dagli articoli 670 e seguenti del codice di procedura civile.
    L’azione cautelare ha una funzione strumentale rispetto all’azione di cognizione e all’azione esecutiva e tende ad ottenere un provvedimento del giudice che anticipi gli effetti della sentenza o vincoli i beni del debitore in pendenza del processo di cognizione, il quale richiede, normalmente, tempi lunghi.

  • Azione di classe risarcitoria (c.d. class action)

    La class action è un’azione collettiva risarcitoria, disciplinata dall’articolo 140-bis del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).

    • Essa può essere promossa dai consumatori e dagli utenti che abbiano subito un danno derivante dalla lesione di un’identica situazione soggettiva nei confronti della medesima impresa. La legittimazione spetta ai consumatori e utenti, singoli o associati, che possono agire di propria iniziativa, con l’assistenza di un avvocato, o dando mandato ad un’associazione di consumatori o di utenti.
    • Tutte le persone che si trovino nell’analoga situazione di pregiudizio del promotore possono aderire all’azione da lui esercitata senza doversi rivolgere ad un difensore. In tal modo possono beneficiare dei rimedi concessi a chi abbia agito in giudizio avanti al tribunale e sia risultato vittorioso anche tutti i soggetti lesi nei medesimi diritti, i quali, tuttavia, non hanno voluto introdurre la causa per motivi economici o per altre ragioni. La sentenza pronunciata all’esito del giudizio fa però stato nei confronti degli aderenti, anche se sfavorevole.
    • Il danno patito può derivare da responsabilità contrattuale ovvero da responsabilità extracontrattuale per prodotti commerciali difettosi o pericolosi ovvero da comportamenti commerciali sleali o contrari alle norme sulla concorrenza.
    • In caso di accoglimento della domanda, il tribunale liquida le somme dovute o stabilisce un criterio omogeneo di calcolo per la successiva liquidazione. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione.
  • Attività giurisdizionale di cognizione

    E' l'attività svolta dal giudice per accertare un diritto controverso attraverso un procedimento, il processo, che si conclude con un provvedimento, la sentenza.

  • Azione disciplinare

    E' l'azione promossa dal ministro della Giustizia o dal procuratore generale della Cassazione nei confronti dei singoli magistrati che vengono meno ai loro doveri o che tengono una condotta contraria al prestigio dell'ordine giudiziario, ponendo in essere un illecito disciplinare. Sull'azione disciplinare decide il Consiglio Superiore della Magistratura che può applicare le sanzioni disciplinari (ammonizione, censura, perdita di anzianità, rimozione e destituzione).

B
  • Benefici di legge

    Termine che indica gli istituti della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
    Tali benefici possono essere concessi dal giudice, ove ritenga fondata la convinzione che il condannato non commetterà altri reati.

  • Braccialetto elettronico

    E' un mezzo elettronico destinato al controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare che si applica alla caviglia e permette all'Autorità giudiziaria di verificare a distanza e costantemente i movimenti del soggetto che lo indossa. Nel caso di alterazione o manomissione del braccialetto, è previsto il ritorno in carcere e una pena aggiuntiva.

C
  • Camera di consiglio, procedimenti in

    Nel processo civile i procedimenti in camera di consiglio sono quelli espressamente previsti dall’articolo 737 del codice di procedura civile, che non si svolgono in pubblica udienza e con le forme ordinarie, in quanto il giudice si ritira per deliberare la sua decisione in apposita camera di consiglio.

    I procedimenti di volontaria giurisdizione in tema di nomina e revoca di tutori o curatori di incapaci o inabilitati ne costituiscono un esempio. Tali procedimenti sono sollecitati da una parte interessata che richiede un provvedimento del giudice, senza che si instauri un contraddittorio ovvero senza la partecipazione di una controparte avente un interesse contrario.

    Il giudice decide con decreto motivato revocabile. In genere è ammessa l’impugnazione sotto forma di reclamo al giudice immediatamente superiore.

  • Cartella esattoriale

    E’ un cartella di pagamento che viene notificata al debitore iscritto sul ruolo delle imposte.
    La cartella esattoriale contiene l'intimazione a pagare quanto dovuto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

    Riferimenti normativi: DPR 29 settembre 1973, n. 602

  • Casellario giudiziale

    E' lo schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni Tribunale che raccoglie e conserva gli estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa per consentire la conoscenza dei precedenti di ciascun soggetto. Presso il Ministero della Giustizia esiste il casellario centrale che è il terminale di tutti i casellari locali. L'ufficio del casellario giudiziale rilascia i certificati penali su richiesta delle autorità giudiziarie e amministrative, o dei singoli privati che possono richiedere solo il proprio certificato.

  • Centri di osservazione

    Ai sensi dell'art.63 dell’ordinamento penitenziario, sono istituti autonomi o sezioni di altri istituti dove vengono attuate le attività di osservazione scientifica della personalità dei detenuti e possono essere utilizzati per effettuare perizie medico-legali nei confronti degli imputati.

  • Certificato

    È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici...). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

  • Certificato dei carichi pendenti

    E’ il certificato, rilasciato dalla Procura della Repubblica, che attesta l’esistenza di procedimenti penali già iscritti in quel determinato ufficio del pubblico ministero, per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato a seguito del rinvio a giudizio disposto dal magistrato.

    La relativa disciplina è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”. (Testo A).

  • Circoscrizione giudiziaria

    Indica l'ambito territoriale in cui ciascun organo giudiziario esercita il potere giurisdizionale. La ripartizione delle circoscrizioni è fissata dalla legge: la circoscrizione giudiziaria del Tribunale è definita circondario, la circoscrizione giudiziaria della Corte d'Appello è il distretto, mentre la Corte di Cassazione è competente per tutto il territorio nazionale.

  • Citazione

    L’atto di citazione è l’atto introduttivo del procedimento civile con il quale una parte, l’attore, chiama a giudizio il convenuto per tutelare un suo diritto o risolvere una controversia. L’attore espone pertanto i motivi a sostegno della sua domanda e cita il convenuto a costituirsi davanti al magistrato, indicando il giorno e l’ora della udienza. L’atto di citazione, sottoscritto dal procuratore, è consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica alla controparte.

    L’atto di citazione deve contenere gli elementi indicati nell’articolo 163 del codice di procedura civile:

    1) indicazione del giudice davanti al quale si propone la domanda (ad esempio tribunale di Roma)
    2) nome, cognome e residenza o domicilio dell’attore e del convenuto e dei rispettivi difensori (se attore o convenuto sono persone giuridiche, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta e l'indicazione di chi le rappresenta in giudizio)
    3) nome e cognome dell'avvocato e indicazione della procura speciale, apposta in calce o a margine dell’atto di citazione.
    4) oggetto della domanda ( vale a dire una somma di denaro oppure la restituzione di un oggetto, per esempio)
    5) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, con le relative conclusioni
    6) indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti offerti in comunicazione
    7) indicazione del giorno dell'udienza di comparizione con l'invito, rivolto al convenuto, a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi dell’articolo 166 del codice di procedura civile giorni e l'invito a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore designato.
    L’atto di citazione contiene altresì l'avvertimento che la costituzione tardiva del convenuto comporta l'impossibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali e le eventuali chiamate di terzo.

    La mancanza, nell’atto di citazione, dell’indicazione del giudice, dei nomi delle parti e dell’oggetto della domanda ne determina la nullità. Egualmente se è stato assegnato un termine per comparire inferiore a quello di legge ovvero manchi l’indicazione della data dell’udienza di comparizione davanti al giudice designato. Tuttavia tale nullità, rilevabile d’ufficio dal giudice, è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto, in quanto, in tal caso, la citazione ha comunque raggiunto lo scopo di chiamare in causa il convenuto.

    L'attore, affinchè abbia regolarmente inizio il giudizio civile, dovrà depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il suo fascicolo, contenente l’atto di citazione ed ogni altro documento prodotto a sostegno della sua pretesa.

  • Commissari agli usi civici

    Sono organi giurisdizionali speciali, le cui funzioni sono regolate dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766.

    I commissari procedono all’accertamento ed alla liquidazione dei diritti di godimento (per esempio pascolo o caccia), spettanti ad alcune collettività, su terreni di proprietà del Comune o di terzi. I commissari decidono altresì tutte le controversie concernenti l’esistenza, la natura o l’estensione di tali diritti.

    Attualmente sono istituite delle sezioni specializzate per gli usi civici presso quattordici sedi di Corte d’appello.

    La Sezione specializzata per gli usi civici della Corte d'Appello di Roma è competente a decidere sui reclami avverso le decisioni emesse dai Commissari per la liquidazione degli usi civici in tutto il territorio della Repubblica, ad esclusione della Sicilia. Per tale Regione, infatti, giudice d’appello è la Sezione specializzata per gli usi civici della Corte d'Appello di Palermo .

  • Commissione tributaria

    E' un organo della giurisdizione tributaria che ha la funzione di risolvere le controversie venutesi a creare tra i contribuenti e il Fisco. La Commissione Tributaria Provinciale è competente nel giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria Regionale in quello di secondo grado.

  • Comparsa

    La comparsa di risposta è un atto scritto con il quale, il convenuto, nel giudizio civile, risponde alla citazione dell’attore esponendo le sue difese, le eccezioni processuali e di merito, le prove che intende far valere in corso di causa ed infine, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali (le quali devono essere connesse con la domanda dell’attore ovvero possono essere fatte valere in giudizio come eccezione, anche superando i limiti della domanda dell’attore).

    La comparsa, in quanto atto di parte, ai sensi dell’articolo 125 del codice di procedura civile, deve contenere l’indicazione:

    • dell’ufficio giudiziario
    • delle parti
    • dell'oggetto e delle ragioni della domanda
    • le conclusioni
    • l’eventuale istanza

    Inoltre, la comparsa deve essere sottoscritta dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

    La comparsa conclusionale costituisce l’ultimo atto difensivo delle parti nel processo civile, nel quale si riassumono e si illustrano brevemente le conclusioni fissate davanti al giudice istruttore e tutte le difese svolte nel corso del processo.

  • Competenza civile del giudice di pace

  • Connessione nel processo penale

    E’ disciplinata dagli articoli 12 e successivi del codice di procedura penale. L’articolo 1 della legge 1 marzo 2001, n. 63 sul giusto processo ha ridotto la portata della sua applicazione.

    Casi di connessione

  • Consiglio di Stato

    E' un organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di organo consultivo tre sezioni del Consiglio si esprimono in merito a tutte le materie riguardanti la Pubblica amministrazione e si esprime attraverso il pronunciamento di "pareri" che possono essere "facoltativi" o "obbligatori".
    In qualità di organo giurisdizionale , tre sezioni del Consiglio sono competenti a decidere nel giudizio di secondo grado in merito ai provvedimenti emessi dai Tribunali amministrativi regionali (TAR).
    sito web www.giustizia-amministrativa.it

  • Consiglio superiore della magistratura

    Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) é l'organo previsto dall'art. 104 della Costituzione per l'autogoverno della magistratura.
    Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari.
    E' composto dal Presidente della Repubblica (che lo presiede) dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni: due terzi sono magistrati ordinari (eletti dalla magistratura), un terzo sono professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).
    sito web: www.csm.it

  • Corte Costituzionale

    E' un organo previsto dalla nostra Costituzione per:
    giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione
    giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni
    giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi
    giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica.
    E' formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente.
    Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.
    sito web www.cortecostituzionale.it

  • Corte Suprema di Cassazione

    E' l'organo supremo della giustizia e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della magistratura. In materia civile e penale è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge.
    E' un organo collegiale della giurisdizione ordinaria. E' suddiviso in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.
    sito web: www.cortedicassazione.it

  • Corte d'Appello

    E' un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. E' competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d'appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.

  • Corte dei Conti

    E' un organo previsto dalla Costituzione agli articoli 100 e 103, che svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti del Governo e della pubblica amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali", per le questioni di maggior rilievo opera a sezioni unite. La Corte dei Conti ha anche funzioni consultive, attraverso la predisposizione di pareri, e referenti in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato delle verifiche.
    sito web www.corteconti.it

  • Corte di Assise

    E' un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. E' composta da un Presidente (magistrato di Corte d'Appello), da un "giudice a latere" (magistrato di Tribunale) e da sei giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.

  • Corte d’assise d’appello

    E’ un organo giurisdizionale collegiale che decide sull’appello proposto contro le sentenze della corte d’assise di primo grado.
    Ha sede in ogni distretto di corte d’appello.
    E’ composta da un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte d’appello, da un magistrato a latere, che sono rispettivamente un consigliere di Cassazione ed un consigliere di Corte d’appello, e da sei giudici popolari.

  • Corte europea per i diritti dell’uomo

    La Corte europea per i diritti dell’uomo (CEDU) è un organo giudiziario sopranazionale, istituito a Strasburgo nel 1959, previsto dalla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
    Ogni singolo cittadino, oltre agli Stati membri, può accedere al giudizio della Corte per la tutela di un suo diritto sancito dalla Convenzione.
    Gli Stati membri hanno il dovere di ottemperare alle pronunce della Corte.
    Nel corso del tempo sono intervenuti una serie di protocolli modificativi della Convenzione, onde consentire la risoluzione di problemi organizzativi e procedurali. I protocolli devono comunque essere ratificati dagli Stati membri per diventare esecutivi.
    Il Protocollo n. 9 ha consentito e regolamentato il ricorso individuale.

  • Costituzione delle parti in giudizio

    Nel processo civile, indica l’atto con cui le parti, di norma mediante un difensore, si presentano al giudice esponendo le proprie domande e difese.

    La costituzione dell’attore è disciplinata dall’articolo 165 del codice di procedura civile. L’attore, vale a dire colui che promuove il giudizio, notifica dapprima la citazione al convenuto, ma il giudice ancora non conosce l’esistenza della controversia. Occorre, a tal fine, che l’attore, tramite il proprio avvocato o personalmente, entro dieci giorni dalla notifica della citazione al convenuto, depositi in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo, contenente l'originale della citazione, la procura al difensore (apposta in calce o a margine della citazione medesima), ed i documenti offerti in comunicazione. Nel corso del processo saranno eventualmente inseriti nel fascicolo dell’attore anche le memorie, le comparse conclusionali e le sentenze.

    La costituzione del convenuto è prevista dall’articolo 166 del codice di procedura civile. Il convenuto deve costituirsi in giudizio tramite il difensore, o personalmente, ove consentito dalla legge, almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta, la copia della citazione notificatagli, la procura ed altri documenti che offre in comunicazione.

    La mancata costituzione delle parti nei termini di legge comporta l'estinzione del processo per inattività delle parti, e la causa non viene iscritta nel ruolo del tribunale.

    Qualora una delle parti si costituisca entro il termine assegnatole, è prevista la possibilità per l'altra parte di costituirsi in seguito fino alla prima udienza, tuttavia il convenuto decade dalla facoltà di proporre eventuali domande riconvenzionali.

    La parte che non si costituisce neppure nella prima udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore.

  • Custodia cautelare

    La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove o se vi sono esigenze di tutela della collettività ossia se vi è il pericolo di nuovi reati, nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

D
  • Decreto ingiuntivo

    E’ il provvedimento con cui il giudice, nel procedimento di ingiunzione, su domanda del creditore, valutati gli elementi forniti dal medesimo, ordina al debitore di pagare una somma di denaro o di consegnare una cosa determinata.
    Il decreto ingiuntivo contiene l’avvertimento che se il debitore non paga nel termine previsto, vale a dire quaranta giorni, entro lo stesso termine può proporre opposizione, altrimenti si procederà a esecuzione forzata.

  • Decreto legislativo

    E' una legge fatta dal Governo, su delega del Parlamento, il quale ne indica i contenuti, i limiti e i tempi di emanazione in una apposita legge (così detta Legge delega).
    Si tratta di manifestazione del potere legislativo, di norma appartenente al Parlamento, che è consentito espressamente dall'art.76 della Costituzione ed il cui esercizio può essere sottoposto al controllo della Corte Costituzionale per verificare se il Governo abbia eventualmente ecceduto dalla delega.

  • Difesa d'ufficio

    E' la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. E' prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione all'articolo 24, comma secondo. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

  • Direzionale nazionale antimafia

    La Direzione Nazionale Antimafia è istituita con legge 20 gennaio 1992 n.8, nell'ambito della Procura generale presso la Corte di Cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative alla criminalità organizzata.
    Alla Direzione è preposto il Procuratore nazionale antimafia nominato direttamente dal Consiglio Superiore della Magistratura e sono addetti, quali sostituti, magistrati esperti nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata.
    Il Procuratore, si avvale per le indagini delle strutture della Direzione Investigativa Antimafia D.I.A.). La D.I.A. è organismo istituito nell'ambito del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno con il compito di assicurare lo svolgimento coordinato delle attività di investigazione sulla criminalità organizzata, ed in particolare sui delitti di associazione di tipo mafioso.
    Il Procuratore collabora con i magistrati addetti alle indagini antimafia; risolve eventuali conflitti riguardanti lo svolgimento delle indagini; assume le indagini preliminari svolte dai procuratori distrettuali, se non sono state osservate le direttive impartite o non si è efficacemente realizzato il coordinamento.

    Il Procuratore nazionale antimafia è sottoposto alla vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione che riferisce al Consiglio Superiore della Magistratura, circa l'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalle Direzioni distrettuali antimafia istituite presso la Procura della Repubblica del tribunale dei 26 capoluoghi di distretto di Corte d'appello.

  • Diritto alla privacy

    Si tratta del diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata. È anche conosciuto come diritto alla riservatezza. Ha trovato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", una nuova misura.
    Dal 1997 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali vigila sul rispetto dei dati personali in ogni settore della vita sociale economica e culturale del Paese in cui si sia manifestata l’esigenza della loro protezione.
    sito web: www.garanteprivacy.it

  • Domicilio

E
  • Equa riparazione

    La legge n. 89 del 24 marzo 2001, denominata comunemente legge "Pinto", ha previsto il diritto all’equa riparazione per il mancato rispetto del “termine ragionevole” di durata del processo.
    Attualmente la Corte d’appello è l’organo competente a decidere sulle domande di equo indennizzo per l’eccessiva lungaggine dei processi.
    La valutazione del "termine ragionevole" di durata del procedimento, nonché la quantificazione del danno subito spettano all’autorità giudiziaria adita.

  • Esecuzione civile

    La legge n. 89 del 24 marzo 2001, denominata comunemente legge "Pinto", ha previsto il diritto all’equa riparazione per il mancato rispetto del “termine ragionevole” di durata del processo.
    Attualmente la Corte d’appello è l’organo competente a decidere sulle domande di equo indennizzo per l’eccessiva lungaggine dei processi.
    La valutazione del "termine ragionevole" di durata del procedimento, nonché la quantificazione del danno subito spettano all’autorità giudiziaria adita.

F
  • Fascicolo d’ufficio

    Avvenuta la costituzione in giudizio delle parti, il cancelliere deve iscrivere la causa nel ruolo generale e formare il fascicolo d’ufficio, nel quale saranno inseriti tutti gli atti della causa, in originale, qualora si tratti di atti dell’ufficio, ovvero in copia quando si tratti di atti di parte.

    In particolare, provvede all’inserimento della nota di iscrizione a ruolo e di copia degli atti di parte, consegnate dalla parte che si costituisce, quali l’atto di citazione, la comparsa e le memorie in carta non bollata. Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga tali copie.

    In seguito, dopo la prima udienza, il cancelliere inserirà nel fascicolo d’ufficio i processi verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d’istruzione e copia del dispositivo della sentenza.

    Nel fascicolo d’ufficio sono inseriti anche i fascicoli delle parti. Il cancelliere diventa pertanto il depositario dei fascicoli delle parti, che potranno ritirare in seguito il proprio fascicolo soltanto su autorizzazione del giudice.

    Le parti, o i loro difensori muniti di procura, possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio ed in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere.

    Il fascicolo d’ufficio, come ogni fascicolo formato nella cancelleria del giudice, riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare, e sulla copertina sono indicati: l’ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato della questione ed il nome del giudice, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l’oggetto della causa.

  • Firma digitale

    Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”), modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, conferisce efficacia al documento informatico sottoscritto con la firma digitale pari al tradizionale atto scritto.Inoltre, la trasmissione dei documenti tramite posta elettronica certificata è considerata valida e rilevante a tutti gli effetti di legge, ed equivale alla notificazione per mezzo della posta.L’uso dello strumento informatico e telematico viene quindi ad affiancarsi all’utilizzo della forma scritta, stante l’equiparazione dei documenti informatici a quelli tradizionali. L’amministrazione della giustizia sta attuando in maniera progressiva la normativa più recente sull’uso dei sistemi informatici e telematici sia nel processo civile che nel processo penale, prevedendo che:

  • Fondo sociale europeo

    Il Fondo Sociale Europeo(FSE) rientra tra i fondi cosiddetti strutturali costituiti sin dagli anni '60 per promuovere nell'insieme dei paesi aderenti alla Comunità Europea uno sviluppo equilibrato e una crescita sostenibile.

  • Funzioni giudicante e requirente

    La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai magistrati che svolgono attività di "pubblico ministero" e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti.

G
  • Giudice Unico

    Il 2 giugno 1999 è divenuto efficace il Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 che ha riformato l'organizzazione dell'ordinamento giudiziario istituendo la nuova figura del Giudice Unico di primo grado.
    Il decreto ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale ordinario in materia sia civile che penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace.
    Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile che penale, prevalentemente in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre giudici).

  • Giudice di pace

    A partire dal 1° maggio 1995 il giudice di pace inizia la sua attività in sostituzione del giudice conciliatore il cui ufficio è abolito.
    Rispetto al giudice conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il giudice di pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002.
    Il giudice di pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta.
    Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni.
    Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.
    Il giudice di pace è un magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

  • Giudici popolari

    Sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a giudice popolare è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi magistrati e funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

  • Giudizio abbreviato

    Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. E' caratterizzato dal fatto che con esso si evita il dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo.

  • Giurisdizione

    E' una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. E' diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.

  • Giusto processo

    Con la legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 sono stati inseriti nell’articolo 111 della Costituzione cinque nuovi commi che delineano le garanzie previste dal cosiddetto giusto processo.

    I primi due commi stabiliscono che:

    • la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, con riferimento ad ogni procedimento giudiziario
    • ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale
    • la legge assicura che ciascun processo abbia una durata ragionevole
  • Grado di giudizio

    Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Si dice giudizio di primo grado, pertanto, quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, di secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. E' inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.

  • Gratuito patrocinio

    Si tratta di un beneficio previsto dall'articolo 24 della Costituzione che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti ed investigatori autorizzati) si provvede mediante il patrocinio a spese dello Stato.

  • Guardasigilli

    Con questo termine si designa il Ministro della Giustizia, il quale, per tradizione, è il custode del sigillo dello Stato e in questa veste controfirma le leggi e i decreti al fine di provvedere alla loro pubblicazione.

I
  • Immigrazione clandestina

    La legge 15 luglio 2009, n.94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, introduce l’articolo 10-bis del Testo unico sull’immigrazione (di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) disciplinando la nuova ipotesi di reato dell’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Pertanto, lo straniero che entra o permane illegalmente nel territorio italiano è punito con l’ammenda da cinquemila a diecimila euro.

    A norma di legge, l’ingresso per i cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea deve avvenire:

    • con passaporto valido o di altro documento equipollente
    • col visto di ingresso
    • esclusivamente attraverso i valichi di frontiera

    La legalità del soggiorno sul territorio italiano è invece determinata, ai sensi del Teso unico sull’immigrazione, dal possesso del permesso di soggiorno temporaneo ovvero della carta di soggiorno a tempo determinato per gli stranieri stabilizzati. Con legge n. 68 del 2007 è infine consentito il soggiorno non superiore a tre mesi per motivi di studio, turismo, affari o visite.

    La disciplina legislativa prevista dal disegno di legge in esame non si applica agli stranieri respinti al valico di frontiera in quanto privi dei requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato.

    Occorre segnalare che è stato novellato il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 che attribuisce alla competenza penale del giudice di pace i procedimenti relativi al nuovo reato di immigrazione clandestina.

  • Impugnazione

    E' un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

  • Indulto

    E’ previsto dall’articolo 174 del codice penale.
    E’ un atto di clemenza generale che consiste nel condono della pena principale. Pertanto non produce effetti sul reato, né estingue le pene accessorie.
    E’ concesso dal Presidente della Repubblica, con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
    Con legge 31 luglio 2006, n. 241 è stato concesso indulto per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie.
    Sono stati esclusi tuttavia i reati di maggiore allarme sociale, quali, ad esempio, associazioni sovversive, sequestro di persona, atti di terrorismo, pornografia minorile, violenza sessuale, tratta di persone, usura.
    Si applicherà la revoca del beneficio dell’indulto per i recidivi che, entro cinque anni, commettano un reato che preveda una pena detentiva non inferiore a due anni.

  • Istituti di custodia cautelare

    Ai sensi dell'art.60 dell’ordinamento penitenziario, sono le case mandamentali e le case circondariali.
    Entrambe, a seguito della istituzione del giudice unico in primo grado e della abolizione delle funzioni pretoriali e della conseguente soppressione del concetto di mandamento sono destinate alla custodia degli imputati a disposizione dell' autorità giudiziaria ed assicurano la custodia delle persone fermate o arrestate dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti in transito.
    Nelle case circondariali sono altresì istituite sezioni per l'espiazione della pena.

  • Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza

    Ai sensi dell'art.62 dell’ordinamento penitenziario, sono le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari.

  • Istituti per l'esecuzione delle pene

    Ai sensi dell'art.61 dell’ordinamento penitenziario, sono le case di arresto (mai istituite) e le case di reclusione, destinate all'espiazione della pena.

  • Istituto penitenziario

    Comunemente chiamato carcere, é il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere coloro che sono in attesa di giudizio o già definitivamente condannati, comunemente definito carcere. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, istituita presso il ministero della Giustizia.

M
  • Magistrato togato e onorario

    Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine magistrato "togato" si indica il magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di pubblico ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il magistrato onorario, invece, è il magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice di pace, giudice aggregato, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, esperto presso il tribunale per i minorenni).

  • Magistratura di sorveglianza

    E’ disciplinata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 e dagli articoli 677 e seguenti del codice di procedura penale.

    La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale composto da un organo monocratico, il magistrato di sorveglianza e da un organo collegiale, il tribunale di sorveglianza. Tali organi esercitano funzioni di vigilanza sugli istituti di prevenzione e pena.

  • Mediazione civile e commerciale

  • Misure alternative alla detenzione

    Sono misure introdotte con la legge di riforma penitenziaria del 26 luglio 1975 n. 354, che consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, a pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, la libertà anticipata. Queste sono disposte dal Tribunale della sorveglianza.

  • Misure di sicurezza

    Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

    Le misure di sicurezza si applicano:

    • alle persone considerate socialmente pericolose
    • in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell’articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato
    • quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato

    Tali misure hanno una funzione rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell’individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata; la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa.

    Le misure di sicurezza possono essere personali e limitare la libertà individuale (detentive e non detentive) oppure possono essere patrimoniali ed incidere soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).

    Le misure detentive sono:

    • l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza)
    • il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti)
    • il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra)
    • il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori

    La Corte costituzionale (sentenza 324/1998) ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione anche ai minori del ricovero in ospedale psichiatrico.

    Le misure non detentive sono:

    • la libertà vigilata (ad esempio obbligo di avere una stabile attività lavorativa, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora)
    • il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province)
    • il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche
    • l'espulsione dello straniero dallo Stato
N
  • Non menzione della condanna

    E’ disciplinata dall’articolo 175 del codice penale.
    E’ un beneficio concesso dal giudice qualora la sentenza di condanna a pena detentiva non superi i due anni ovvero la pena pecuniaria non superi un certo limite.
    Comporta la non iscrizione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, rilasciato a richiesta di privati, salvo che per motivi elettorali.

  • Nota di iscrizione a ruolo

    Nel processo civile, la parte che si costituisce in giudizio per prima, di norma l’attore, deve depositare in cancelleria, insieme al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, vale a dire un’istanza per ottenere che il cancelliere iscriva la causa nel ruolo generale, ai sensi dell’articolo 168 del codice di procedura civile.

  • Notificazione

    È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

  • Notificazione per pubblici proclami

    E’ disciplinata dall’articolo 150 del codice di procedura civile.
    Si ricorre a tale forma di notificazione quando l’ordinaria notificazione di un atto risulta difficile a causa del gran numero di destinatari, o per la difficoltà di identificarli tutti.

    E’ autorizzata dal capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede, il quale dispone, con decreto, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, il deposito di copia dell’atto presso la casa comunale del luogo ove si svolge il processo e la pubblicazione di un estratto dell’atto nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli Annunci Legali delle province dove risiedono i destinatari.

    Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, la notificazione per pubblici proclami produce i propri effetti: dal lato della parte richiedente, con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario affinché proceda alle attività previste dal terzo e quarto comma dell’articolo 150 del codice di procedura civile; dal lato del destinatario, si intende invece perfezionata quando l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione ed i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

    Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l’inesistenza dell’atto e della relativa citazione in giudizio del convenuto qualora si proceda alla notificazione per pubblici proclami a causa dell’elevato numero di destinatari: è, infatti, onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi.

    La mancata specificazione delle generalità dei destinatari non comporta invece inesistenza della notifica quando risulti dal decreto di autorizzazione del giudice la difficoltà di identificazione di tutti i possibili destinatari. In tal caso l’autorità giudiziaria può disporre validamente la rinnovazione della notificazione per pubblici proclami.

O
  • Opposizione a sanzione amministrativa

    Il cittadino che pone in essere un illecito amministrativo è soggetto, qualora gli organi competenti accertino l’avvenuta infrazione, ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che consiste nel pagamento di una somma di denaro. E’ il caso, ad esempio, della persona che guida un autoveicolo sprovvisto di carta di circolazione.
    La violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore o deve essergli notificata.
    Qualora, entro sessanta giorni, non abbia luogo la conciliazione, si possono presentare memorie difensive.
    Quindi, viene comminata la sanzione con ordinanza motivata e l’autorità competente ne ingiunge il pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo.
    Il soggetto può presentare opposizione alla sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ricorrendo al giudice di pace, salvo i casi in cui l’opposizione si presenta al tribunale, ad esempio in materia di lavoro, edilizia ed urbanistica.
    Il ricorso al giudice di pace non comporta la sospensione dell’esecuzione dell’ingiunzione.
    Il giudice di pace potrà convalidare con ordinanza il provvedimento ovvero annullarlo o modificarlo con sentenza. Contro tale sentenza è ammesso soltanto il ricorso per cassazione.

  • Ordinanza del prefetto

    Le violazioni del codice della strada comportano l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.

    Entro sessanta giorni dall’accertamento dell’infrazione o dalla notifica del relativo verbale, il trasgressore che non voglia procedere al pagamento può presentare ricorso al prefetto del luogo dell’avvenuta violazione del codice stradale.
    Il prefetto può accogliere il ricorso oppure emettere ordinanza di ingiunzione, intimando il pagamento della sanzione.

    In alternativa al ricorso al prefetto si può proporre opposizione al giudice di pace.

P
  • Pari opportunità tra uomo e donna

    Principio che, accanto a quello di parità di trattamento, è finalizzato all'uguaglianza sostanziale tra uomo e donna, in piena attuazione dell'art. 3 della Costituzione. In questo senso la legge 125/91 si è proposta di favorire l'inserimento e la carriera delle donne nel lavoro attraverso misure che tolgano gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
    Presso la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento per le pari opportunità si occupa anche della tutela di questo principio.
    sito web: www.pariopportunita.gov.it

  • Patrocinante

    E’ il difensore che rappresenta la parte in giudizio.

  • Patrocinio a spese dello Stato

    E' l'intervento dello Stato in favore di chi ha diritto al gratuito patrocinio per il pagamento delle spese legali (avvocati, consulenti, investigatori autorizzati). Il patrocinio a spese dello Stato, previsto per il processo penale e del lavoro nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, è stato esteso, dalla legge n.134/2001, ai giudizi civili ed amministrativi nonché alle procedure di volontaria giurisdizione.

  • Patteggiamento

    Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico ministero chiedono al giudice l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il patteggiamento è ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico ministero sulla scelta di questo rito speciale. Il giudice può accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico ministero non è d'accordo. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e pubblico ministero, l'appello non è ammesso.

  • Persona fisica

    La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica, è titolare di diritti e doveri.

  • Persona giuridica

    Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.

  • Pretore

    Il Pretore, tradizionale figura di giudice la cui denominazione risale al diritto romano, è stato abolito con il Decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998, a seguito di una rilevante riforma del sistema giudiziario italiano (detta del Giudice unico). Le principali funzioni giudiziarie del Pretore, infatti, sono state unificate in quelle del Tribunale ordinario che è diventato il principale giudice di primo grado (mentre un ruolo di competenze minori di primo grado rimane assegnato al Giudice di pace). Quanto agli Uffici, le ex Preture sono state quasi tutte abolite tranne alcune, dislocate in uno o più comuni principali del circondario del Tribunale di appartenenza, ciascuna di esse é diventata Sezione distaccata del Tribunale con competenza territoriale e funzionale ridotta.

  • Procedimento civile davanti al giudice di pace

    Il procedimento davanti al giudice di pace, ai sensi degli articoli 311 e seguenti del codice di procedura civile, è retto dalle norme stabilite per il giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili, salvo alcune regole particolari che lo rendono più semplice e spedito.

    Domanda

    • La domanda si propone con citazione a comparire a udienza fissa
    • La domanda può essere proposta anche verbalmente al giudice, che ne fa redigere processo verbale, notificato, a cura dell’attore, con invito a comparire a udienza fissa
    • Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione devono intercorrere termini non inferiori a quelli previsti dall'art. 163-bis del codice di procedura civile, ridotti alla metà
    • La citazione deve contenere soltanto l’indicazione del giudice, delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto della causa (a differenza che nell’ordinario processo di cognizione non è richiesta l’esposizione di motivi di diritto o l’indicazione delle prove)

    Costituzione delle parti

    • La costituzione delle parti avviene mediante deposito in cancelleria della citazione o del processo verbale con la relazione della notificazione ed eventualmente della procura, oppure mediante presentazione di tali documenti al giudice in udienza

    Trattazione della causa

    • Nella prima udienza, il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione, che è lo scopo principale del processo davanti al giudice di pace
    • Se il tentativo di conciliazione va a buon fine, se ne redige processo verbale che ha efficacia di titolo esecutivo
    • Se la conciliazione non ha luogo, il giudice invita le parti a precisare i fatti, ad esporre le proprie difese ed eccezioni, a richiedere le prove, ed infine a produrre i documenti che vengono inseriti nel fascicolo d’ufficio
    • La trattazione della causa può proseguire in una seconda ed ultima udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova
    • Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni. Quindi la causa viene discussa oralmente. La sentenza è depositata in cancelleria nei quindici giorni successivi

    Decisione secondo equità

    • Nelle cause di valore non superiore a millecento euro, il giudice di pace decide secondo equità e le sentenze sono inappellabili ma restano impugnabili con ricorso per cassazione

    Assistenza del difensore

    • Le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause dinanzi al giudice di pace, il cui valore non ecceda euro 516,46 ovvero anche di valore superiore, su autorizzazione del giudice, valutata la natura ed entità della causa.
    • Negli altri casi le parti devono stare in giudizio con l’assistenza di un avvocato.

    Conciliazione in sede non contenziosa

    • Il giudice di pace può essere adito anche in sede non contenziosa per tentare la conciliazione tra le parti. Se la conciliazione riesce, il relativo verbale ha valore di titolo esecutivo, qualora la controversia rientra nella competenza del giudice di pace, altrimenti ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio
  • Processo

    E' l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati, le parti del giudizio, e mira a una pronuncia finale, il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza, che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

  • Processo civile

    Il processo civile, regolato dalle norme contenute nel libro secondo del codice di procedura civile, che tratta del processo di cognizione, è iniziato su impulso dell’attore. Quest’ultimo notifica un atto di citazione al convenuto.
    La copia notificata della citazione, unitamente ad eventuali documenti, è depositata presso l’ufficio giudiziario dalla parte che si costituisce per prima in giudizio, la quale chiede al cancelliere l’iscrizione della causa a ruolo.
    La causa viene in tal modo affidata al giudice, che la segue durante l’istruttoria fino alla sentenza.
    La parte soccombente può impugnare la sentenza del giudice di primo grado, facendo appello al tribunale per la sentenza del giudice di pace o alla corte d’appello per le sentenze del tribunale in composizione monocratica.
    Contro le sentenze d’appello e contro le sentenze inappellabili del giudice di pace, in quanto pronunciate secondo equità, è sempre possibile il ricorso in Cassazione.
    In casi particolari, i terzi o il pubblico ministero possono chiedere una modifica della sentenza nella forma dell’opposizione.

  • Processo per direttissima

    E' un procedimento penale speciale, chiamato anche giudizio direttissimo, caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.

  • Procura della Repubblica

    E' l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico ministero (PM).
    L'ufficio del PM é istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni.
    Agli uffici del PM, che sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono magistrati che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del ministro della Giustizia (art.69 ordinamento giudiziario).
    I magistrati addetti agli uffici del PM - sostituti procuratori - esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio (art.70 ordinamento giudiziario). Essi formano, nel loro complesso, la magistratura requirente.
    Il PM vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
    Anche innanzi al giudice di pace in sede penale è prevista la figura del PM, perché presso di esso non esiste alcun autonomo ufficio di procura.

  • Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

    E’ istituita presso ciascun tribunale per i minorenni ed esercita le sue attribuzioni nell’ambito del distretto di corte d’appello, pertanto la sua circoscrizione territoriale coincide con quella del tribunale presso il quale è istituita.
    Attualmente vi sono ventinove uffici di procura, con sede nelle stesse città ove sono costituiti i relativi tribunali.

    Il capo dell’ufficio è il procuratore della Repubblica, con qualifica di magistrato di appello. Egli è affiancato, nello svolgimento della sua attività, da alcuni sostituti procuratori, magistrati di tribunale.

    La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni esercita le funzioni di pubblico ministero in tutti i procedimenti civili, penali o amministrativi che si instaurano dinanzi al tribunale dei minori.

    Ciascuna Procura per i minorenni dispone di una sezione specializzata di polizia giudiziaria, composta da personale dotato di specifiche attitudini e adeguata preparazione.

  • Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello

    La procura generale esercita le funzioni di pubblico ministero nei giudizi civili e penali di secondo grado che si svolgono nell’ambito del distretto di corte d’appello presso la quale è istituita.

    Capo dell’ufficio è il procuratore generale, magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori, coadiuvato da alcuni sostituti procuratori generali.
    Le procure generali istituite presso le sezioni distaccate di corte d’appello sono invece dirette da un avvocato generale, magistrato con funzioni semidirettive, alle dipendenze del procuratore generale della sede principale.

    Il procuratore generale presso la Corte d’appello può impugnare le sentenze emesse in primo grado nel proprio distretto e può esercitare altresì un potere di avocazione delle indagini svolte dal procuratore della repubblica, sostituendosi allo stesso nell’esercizio dell’azione penale.
    Spetta inoltre al procuratore generale la risoluzione dei contrasti tra uffici del pubblico ministero circa la competenza a conoscere una determinata notizia di reato, nonché la sorveglianza sulle attività dei magistrati e sugli uffici requirenti del distretto, onde assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione della giustizia.

  • Procura generale presso la Corte di Cassazione

    La Procura Generale presso la Corte di Cassazione svolge le funzioni del Pubblico ministero presso l'organo supremo della giustizia; in base alla legge sull'ordinamento giudiziario interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali della Corte di Cassazione e redige requisitorie scritte nei casi previsti da specifiche norme. Con tale attività contribuisce, nell'interesse pubblico, ad assicurare l'uniforme interpretazione della legge.

  • Protocollo d'intesa

    Il protocollo costituisce uno strumento strategico per sviluppare la collaborazione tra Stato Regioni e Enti locali, definendo gli ambiti d'intervento di ciascun soggetto istituzionale che, nel rispetto delle proprie competenze e con l'assunzione di precise responsabilità, è chiamato a favorire una politica coordinata in tutti i campi d'azione.
    In ragione di tali obiettivi, l'amministrazione della Giustizia ha promosso ogni iniziativa volta a dare attuazione ed impulso all'integrazione operativa tra i servizi della giustizia e quelli territoriali.

R
  • Referendum

    E' una consultazione popolare, cioè una votazione alla quale è chiamato il corpo elettorale, che ha come oggetto un testo normativo o una questione politica. E' il più importante istituto di democrazia diretta, uno strumento attraverso il quale il popolo esercita direttamente la sovranità di cui è titolare, senza il tramite dei suoi rappresentanti. Il nostro ordinamento giuridico prevede: - il referendum costituzionale, per l'adozione di leggi di revisione costituzionale o di altre leggi costituzionali - il referendum abrogativo, per l'abrogazione di una norma di legge in vigore; - il referendum territoriale, per la modificazione del territorio di Regioni, Province e Comuni - il referendum consultivo, senza efficacia giuridicamente vincolante, sulle questioni di particolare rilievo a livello regionale.

  • Riunione di processi

    E’ disciplinata dall’articolo 17 del codice di procedura penale.

    Presupposti

    • i processi devono pendere nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice
    • la riunione non deve deve determinare un ritardo nella definizione dei processi

    La riunione è disposta nei seguenti casi tassativi:

    • nei casi di connessione previsti dall’articolo 12 c.p.p.
    • quando i reati sono commessi da più persone a danno reciproco
    • nei casi di connessione probatoria

    Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale in composizione collegiale ed altri davanti al tribunale in composizione monocratica, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale.

  • Ruolo generale

    Il ruolo generale è il registro di tutti i processi pendenti davanti ad un determinato ufficio giudiziario. In particolare:

    • presso il giudice di pace è denominato ruolo generale degli affari civili ordinari e non contenziosi e vi sono iscritte le cause civili di cui all’articolo 7 del codice di procedura civile, i ricorsi per decreto ingiuntivo e le istanze di conciliazione in sede non contenziosa.
    • presso il tribunale e presso la corte d’appello è denominato ruolo generale degli affari contenziosi civili e vi sono iscritti, in ordine cronologico, i procedimenti di natura contenziosa, quelli conseguenti alle opposizioni proposte in sede di procedura esecutiva, i procedimenti previsti dal codice civile o da leggi speciali che possono dar luogo ad un giudizio contenzioso (quali ingiunzioni, separazioni personali dei coniugi, interdizioni, inabilitazioni) ed i provvedimenti d’urgenza previsti dall’articolo 700 del codice di procedura civile. Negli uffici giudiziari più grandi, il dirigente la cancelleria può disporre la divisione del ruolo per materia.

    Il processo civile inizia a domanda di parte con l'atto di citazione che l’attore rivolge al convenuto per comparire nell’udienza fissata davanti al giudice, con l'invito a costituirsi nei termini. Quindi l’attore si costituisce in giudizio depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo (vale a dire la richiesta di iscrivere la causa nel ruolo generale) ed il fascicolo di parte. All’atto della costituzione anche il convenuto depositerà il proprio fascicolo.

    Il cancelliere, ai sensi dell’articolo 74 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

    • controlla la regolarità fiscale degli atti e documenti, ovvero se è stata applicata la ricevuta di ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo, unitamente a quello delle marche da bollo, ove necessarie
    • sottoscrive l’indice del fascicolo di parte ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento
    • iscrive la causa nel ruolo generale e contemporaneamente forma il fascicolo d’ufficio. Tale fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare
S
  • Sanzione amministrativa accessoria

    Alcune violazioni di legge (illeciti amministrativi) sono punite con sanzioni di tipo amministrativo, quali l’obbligo del pagamento allo Stato o alla pubblica amministrazione di una somma di denaro.
    Dopo la contestazione o notifica dell’avvenuta infrazione all’interessato, decorsi i termini per il pagamento in misura ridotta, l’autorità competente emette un’ordinanza-ingiunzione di pagamento che costituisce titolo esecutivo.
    Con la medesima ordinanza possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie, previste dalle leggi vigenti per le singole violazioni. Ad esempio, in caso di violazione dell’obbligo di circolazione degli autoveicoli provvisti di carta di circolazione, è disposto il sequestro e la successiva confisca (sanzione accessoria) del veicolo che appartiene alla persona cui è ingiunto il pagamento.

  • Sentenza

    E' il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo cioé l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica e la motivazione cioé l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice.

  • Sospensione condizionale della pena

    E' un beneficio con il quale il giudice nel pronunciare una condanna non superiore ai due anni di arresto o di reclusione (o a una pena pecuniaria, che comparata alla pena detentiva, sia corrispondente), sospende l'esecuzione della pena principale per un determinato periodo, a condizione che il condannato, nel corso di detto periodo, non commetta reati dello stesso tipo. In questo caso, il reato si estingue e cessa l'esecuzione delle pene accessorie. Se invece il condannato commette un reato, dovrà scontare l'intera pena sospesa.

T
  • Testimonianza

    E’ un mezzo di prova (artt. 194-207 c.p.p.) e, come tale, offre al giudice dei risultati direttamente utilizzabili ai fini della decisione del processo.
    Consiste nell’esame del testimone su fatti determinati. La testimonianza è acquisita normalmente in dibattimento.
    Qualora il testimone, regolarmente citato, non compaia senza un legittimo impedimento, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo, e condannarlo al pagamento di una somma di denaro.
    Il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte nel corso dell’esame.
    Il giudice, ove ravvisi la falsità delle dichiarazioni, denuncia il teste con la decisione finale del processo, trasmettendo gli atti al pubblico ministero.

    Alcune eccezioni all’obbligo generale di testimoniare:
    o Il giudice, il pubblico ministero, o i loro ausiliari, ed il difensore che svolge attività investigativa non possono assumere la qualità di testimone nel medesimo procedimento penale per incompatibilità col proprio ufficio.
    o I prossimi congiunti dell’imputato, cui sono assimilati i conviventi ed i coniugi separati possono astenersi dal testimoniare. Hanno tuttavia l’obbligo di testimoniare qualora rivestano la qualità di persone offese, di denuncianti o querelanti.
    o Il teste non è obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

  • Testimonianza scritta

    La recente riforma del processo civile, introdotta con legge 18 giugno 2009 n. 69, ha innovato il codice introducendo gli articoli 257 bis e 103 bis disp. att.:

  • Tribunale amministrativo regionale

    E' un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva.
    Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. E' suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.

  • Tribunale di sorveglianza

    È uno dei due organi in cui si articola la magistratura di sorveglianza.
    La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza.
    Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale.

    Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di sorveglianza.
    La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. È composto di magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

  • Tribunale ordinario

    E' il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario.
    Con il Decreto legislativo n. 51/98, che ha abolito il Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge.

  • Tribunale per i minorenni

    Il Tribunale per i minorenni è un organo giudizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18.
    La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della sezione della Corte d'Appello presso la quale il tribunale stesso è istituito. Il Tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due componenti esperti non togati.
    Ha competenza in materia civile, penale e amministrativa per i procedimenti riguardanti:

  • Tribunali metropolitani

    Con il termine tribunali metropolitani vengono comunemente identificati quei tribunali che hanno un circondario caratterizzato da un cospicuo numero di comuni e da un alto tasso di contenzioso.
    Il termine è stato usato con riferimento ai tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo.

U
  • Uffici di sorveglianza

    La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza.

    Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale.
    Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.

  • Uffici notificazioni esecuzioni e protesti

    Gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) sono istituiti presso ciascuna corte o tribunale; ad essi sono addetti ufficiali giudiziari ed operatori UNEP. Tale personale, ausiliario del giudice, può essere addetto anche alle sezioni distaccate di tribunale, ai sensi dell’articolo 3 del R.D. 30 gennaio n. 1941, n. 12.

    L’ufficiale giudiziario provvede alla notifica degli atti processuali e a dare esecuzione alle sentenze dei giudici, attraverso pignoramenti ed altre procedure esecutive, operando nell’ambito della sfera di competenza territoriale connessa all’ufficio giudiziario presso il quale è assegnato. Compete inoltre all’ufficiale giudiziario la redazione dell’atto di protesto, vale a dire dell’atto pubblico col quale si accerta il rifiuto di accettare o pagare una cambiale oppure un assegno bancario nel termine fissato dalla legge.

V
  • Vice procuratori onorari

    I vice procuratori onorari sono delegati dal Procuratore della Repubblica a svolgere le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, in particolare:
    • nell’udienza dibattimentale
    • nella convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo
    • nella richiesta di emissione dei decreti penali di condanna
    • nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale
    • nei procedimenti civili (volontaria giurisdizione)

  • Volontaria giurisdizione

    E' l'attività che viene esercitata dal giudice non per comporre una lite, ma nell'interesse di uno o più soggetti, per il rilascio di autorizzazioni, omologazioni, nomine, revoche, ecc. In genere il giudice adotta questi provvedimenti con decreto emesso in Camera di Consiglio.