Gestione crisi da Sovraindebitamento
- COS'E'
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Si tratta di una procedura che riguarda la cancellazione dei debiti di tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure fallimentari, non avendo i requisiti previsti dalla correlata legge. Può riguardare, quindi, persone fisiche, piccole imprese o società artigiane ovvero consumatori. in tal modo si scongiura il ricorso al mercato dell'usura, da un lato, e, d'altro canto, si evita che il soggetto sovraindebitato diventi vittima dei propri creditori; per contro, attraverso la procedura, lo stesso può ripartire da zero e riacquistare credibilità sociale.
- A COSA SERVE
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Il servizio soddisfa l'esigenza di ottenere un provvedimento dell'autorità giudiziaria volto alla cancellazione dei debiti pregressi, attraverso il ricorso ad una delle seguenti tre procedure:
- accordo del debitore, rivolto a soggetti che svolgono attività imprenditoriale ma che sono esclusi dalla legge fallimentare
- piano del consumatore, rivolto ai consumatori
- liquidazione dei beni, rivolta a tutti i soggetti che intendano vendere tutti i propri beni per onorare i propri debiti e soddisfare i propri creditori
- CHI
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Ciascun soggetto sovraindebitato ed escluso dalla legge fallimentare, che non si trovi nelle condizioni ostative all'accesso previste dalla legge.
- COSA DEVO FARE PER
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La procedura si compone di due fasi; il soggetto interessato, a secondo della fase, dever ricorrere alla cancelleria di riferimento. La prima fase, che interessa la cancelleria della volontaria giurisdizione, concerne la nomina dell'organismo di composiizone della crisi (OCC), che validerà la proposta del soggetto sovraindebitato. La seconda fase, che interessa la cancelleria fallimentare, concerne la presentazione di tutti i documenti necessari all'ottenimento del provvedimento del giudice.
- MODULISTICA
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disponibile la richiesta di nomina dell'organismo di composizione della crisi
area civile – volontaria giurisdizione
- COME FUNZIONA
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Il soggetto sovraindebitato deve presentare alla cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale della città in cui risiede la richiesta di nomina dell'organismo di composizione della crisi (OCC).
Appreso il nominativo dell'organismo nominato dal tribunale, attraverso la comunicazione della cancelleria di volontaria giurisdizione ai recapiti indicati nella richiesta, il soggetto si rivolgerà all'OCC per illustrare la propria situazione debitoria ed ottenerne da questo la validazione, ovvero una relazione illustrativa che servirà per il proseguio.
Successivamente, il soggetto sovraindebitato si recherà alla cancelleria fallimentare del tribunale della città in cui risiede per presentare la propria proposta validata dall'OCC attaverso la predetta relazione. Ricevuta la documentazione, il giudice delegato fissa un'udienza, comunicata all'interessato ed all'OCC, alla quale questi ultimi possono partecipare. Il giudice delegato, all'esito dell'udienza e dell'esame della documentazione, dispone in merito. A questo punto il soggetto dovrà mettere in esecuzione il programma presentato.
- A CHI DEVO RIVOLGERMI
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RESPONSABILI DEL SERVIZIO
Piera Vitarelli- Volontaria Giurisdizione
090/ 9793268
volontariagiurisdizione.tribunale.barcellonapozzodigotto@giustizia.it
- DOVE
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Accesso Piano Rialzato - Volontaria Giurisdizione
- ORARI DI APERTURA
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dal Lunedì al venerdì 9.30 – 12.30
- ASSISTENZA LEGALE
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Non necessaria in entrambe le fasi
- COSTI
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- contributo unificato da € 98,00 + € 27,00 per diritti di notificaizione - fase di volontaria giurisdizione
- contributo unificato da € 98,00 + € 27,00 per diritti di notificaizione - fase di fallimentare
- NORMATIVA
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Legge nr. 3 del 27 gennaio 2012
- MODULI
- Stampa la scheda Gestione crisi da Sovraindebitamento in pdf.