Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
- Cos’è
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È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio, ad esempio in caso d’intervenute modificazioni nella posizione economica o personale delle parti. Presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o divorzio o l’immodificabilità del decreto di omologa della separazione consensuale.
- Normativa di riferimento
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Art. 710 c.p.c.; art. 9 L. 898/1970 e successive modificazioni
- Chi può richiederlo
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I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma in ogni caso con l’assistenza di un legale.
- Come si richiede e documenti necessari
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Deve essere presentato il ricorso, debitamente motivato, presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l'obbligazione, oppure del luogo in cui è residente il convenuto o ancora del luogo in cui è sorto il debito di mantenimento. Quest’ultimo si identifica nel luogo in cui è stata pronunciata la separazione giudiziale o omologata la separazione consensuale. La competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza del figlio minore in tutti i procedimenti in cui si chieda – anche – la modifica delle condizioni relative all’affidamento della prole. Unitamente al ricorso devono essere presentati:
- la copia autentica dell’omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio;
- lo stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi i coniugi.
Se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei coniugi, il Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla controparte.
A seguito dell’istruttoria il Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se riterrà fondate le richieste, il decreto di modifica.
- Dove si richiede
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Davanti al Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l'obbligazione di mantenimento, oppure del luogo in cui è residente il convenuto o ancora del luogo in cui è sorto il debito di mantenimento Quest’ultimo si si identifica nel luogo in cui è stata pronunciata la separazione giudiziale o omologata la separazione consensuale. La competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza del figlio minore in tutti i procedimenti in cui si chieda – anche – la modifica delle condizioni relative all’affidamento della prole.
- Costi
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- Contributo Unificato di € 85,00
- Spese per l’assistenza legale
- Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM
- Stampa la scheda Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio in pdf.