Provvedimenti ordinari relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
- Cos’è
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Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori concordemente stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza tra i genitori o questa non sia mai iniziata il Giudice, su richiesta del genitore interessato, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Entrambi i genitori, anche se non uniti in matrimonio, hanno infatti l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza del figlio minore con entrambi i genitori il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico a titolo di contributo per il mantenimento del minore a favore del genitore con il quale il figlio prevalentemente vive, al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
- Normativa di riferimento
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Art. 316 c.c., art. 337 bis c.c. art 337 ter c.c.
- Chi può richiederlo
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Un genitore nei confronti dell'altro. Per questo servizio è necessaria l’assistenza di un legale.
- Come si richiede e documenti necessari
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Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del minore, che decide in composizione collegiale con decreto emesso in Camera di consiglio.
Al ricorso devono essere allegati:
- lo stato di famiglia;
- il certificato di residenza del richiedente.
- Dove si richiede
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Tribunale del luogo di residenza del minore
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