Rettificazioni in materia di attribuzioni di sesso
- Cos’è
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È il riconoscimento, tramite sentenza del Tribunale, di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei caratteri sessuali di un individuo.
La sentenza provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.
- Normativa di riferimento
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Art. 1 e segg. Legge 14/4/1982 n. 164; art. 31 D. Lgs. 150/2011
- Chi può richiederlo
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Chi vuole ottenere l’attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei propri caratteri sessuali.
- Come si richiede e documenti necessari
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L’interessato deve proporre domanda nelle forme del processo ordinario di cognizione con citazione davanti al Tribunale del luogo in cui risiede, allegando la certificazione medica a sostegno della domanda di rettifica. Il ricorso va notificato al coniuge e ai figli.
In seguito, il Tribunale, in composizione collegiale, ordina all'ufficiale di stato civile del Comune in cui fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
- Dove si richiede
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Tribunale del luogo di residenza dell’interessato
- Costi
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- Contributo Unificato di € 85,00
- Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
- Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)
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