Attestazione deposito atti
- Cos’è
-
Chi deposita un atto o un qualsiasi documento in cancelleria può richiedere che venga apposto un timbro di avvenuto deposito, anche in calce a una copia dello stesso atto depositato.
L’apposizione del timbro “depositato” sulla copia degli atti comporta il pagamento di diritti di cancelleria. Senza pagamento di diritti è possibile ottenere dalla Cancelleria, sulla copia degli atti depositati, un timbro a data. In caso di smarrimento dell’atto depositato o di contestazioni, la Cancelleria, dietro esibizione della copia dell’atto depositato sulla quale è stato apposto il suddetto timbro, rilascerà, a richiesta, certificato attestante il deposito dell’atto in tale data.
- Normativa di riferimento
-
Art. 116 c.p.c.; Nota Ministero Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VIII Prot. N. 8/1684(U)/13 Ques(2001) del 23/5/2001
- Chi può richiederlo
-
L’interessato o un suo delegato
- Come si richiede e documenti necessari
-
L’interessato deve richiedere il servizio in cancelleria al momento del deposito dell’atto.
- Costi
-
Marca da bollo da € 3,68 per diritti di cancelleria
- Stampa la scheda Attestazione deposito atti in pdf.