Interruzione volontaria della gravidanza – per minori
- Cos’è
-
La minorenne che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, deve avere l’assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. Tuttavia, può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l’interruzione della gravidanza se:
- è inopportuno consultare le persone predette;
- queste rifiutano il consenso;
- esprimono pareri difformi.
- Normativa di riferimento
-
Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12
- Chi può richiederlo
-
La donna minore di età (inferiore di anni 18)
- Come si richiede e documenti necessari
-
E’ competente il Giudice Tutelare del Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia.
Il Giudice Tutelare interviene su impulso della struttura sanitaria, del consultorio o del medico di fiducia, che si occupa di redigere la richiesta, a cui deve essere allegata:
- la certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza;
- il documento di riconoscimento della minore;
- la relazione del servizio pubblico o del medico.
Il Giudice dopo aver sentito la donna, autorizza l’interruzione della gravidanza con provvedimento non soggetto a reclamo.
- Dove si richiede
-
Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia, Ufficio del Giudice Tutelare
- Costi
-
Esente da Contributo Unificato
- Stampa la scheda Interruzione volontaria della gravidanza – per minori in pdf.