Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione
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I genitori del minore, per compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del figlio, devono richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare. L’autorizzazione deve essere richiesta per:
- alienazioni;
- ipoteche;
- costituzioni di pegno;
- accettazioni e rinunzie di eredità o di legati;
- accettazioni di donazioni;
- scioglimento di comunioni;
- stipulazioni di mutui;
- locazioni ultranovennali;
- transazioni e compromessi;
- riscossione di capitali.
- Normativa di riferimento:
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art. 320, comma 3,4 cc; art. 45, disp. att. cc.; artt. 737, 742 bis cpc
- Dove:
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Per richiedere l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore i genitori si devono rivolgere al tribunale o alla sezione distaccata di tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza del minore.
- Fonte:
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