Modalità di versamento del contributo unificato per gli uffici del Giudice di Pace

Ai sensi dell’art 192 del DPR 115/2022 come novellato dal D.lgs. 149 /2022, a decorrere dal 1/1/2023, il contributo unificato di cui all’art 14 del DPR 115/2022, anche per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, può essere corrisposto unicamente mediante pagamento telematico, tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art 5 c. 2 CAD, accessibile anche al cittadino al link https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp. Il pagamento effettuato con altre modalità non può essere considerato valido e non libera dall’obbligo di eseguire il versamento con modalità telematiche.

Infatti, a norma dell’art. 192 DPR 115/2022:

 1. Il contributo unificato per ì procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento

1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

Data:

giovedì 02 febbraio 2023